ࡱ> Y[X'`I2bjbjLULUli.?.?E*\4< 44444$"hj$6"44:8444( 7/ 0< $$$hCJ<,< dTDT   Citt DI OTRANTO Provincia di Lecce STATUTO E REGOLAMENTO DEL MUSEO CIVICO CARMELO BENE Art. 1 - Denominazione Sede e Natura La Citt di Otranto istituisce e gestisce in economia, ovvero nelle forme previste dalla legge per la gestione dei servizi pubblici, il museo civico Carmelo Bene, che ha sede in Otranto presso lex Convento dei Cappuccini, in Via Cappuccini Il museo un istituto permanente di propriet dellAmministrazione Comunale, senza scopo di lucro, al servizio della Comunit e del suo sviluppo, aperto al pubblico. Art. 2 - Finalit Il Museo: -Documenta lesperienza di Carmelo Bene quale artista nel contesto della cultura del 900, tramite lacquisizione di reperti, documenti, materiale audiovisivo e testimonianze di varia natura. -Presenta e documenta lopera di Carmelo Bene nelle sue dimensioni originali e complessive, nonch la sua eredit artistica, tramite mostre, convegni, attivit di studio e ricerca inerente alle opere di Carmelo Bene e la ricezione delle stesse nella cultura contemporanea. -Opera per la tutela e la corretta valorizzazione del patrimonio connesso alla personalit e allopera di Carmelo Bene, anche in collaborazione con gli eredi del Maestro. -Cura, inoltre, anche in collaborazione con le competenti Soprintendenze, la Regione Puglia, Provincia di Lecce, Enti ed Associazioni, lallestimento e lo svolgimento di iniziative espositive nellambito delle attivit culturali del territorio. Il museo potr avvalersi dellapporto culturale dellUniversit, della scuola, degli istituti e delle associazioni culturali di maggiore rilevanza regionale e nazionale nonch delle strutture museali di altri enti pubblici o privati. Art. 3 - Beni museali- caratteristiche La collezione museale si comporr di beni acquisiti stabilmente, tramite acquisto a titolo oneroso o donazione, o temporaneamente concessi in uso gratuito o oneroso a fini espositivi, tutti riferiti alle opere in esposizione. Art. 4 - Oneri del Comune Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi che, con listituzione del museo, si dati, il Comune garantisce: unadeguata apertura del museo al pubblico; la disponibilit di servizi finalizzati alla consultazione e alluso didattico; la disponibilit di strutture e servizi adeguati alla conservazione, alla sicurezza dei beni; listituzione e la tenuta di appositi inventari e cataloghi nei quali sono indicati e descritti i pezzi esposti; una idonea copertura assicurativa di tutti i beni museali, sia di propriet che concessi in uso temporaneo; Art. 5 - Gestione finanziaria In sede di definizione del piano esecutivo di gestione, o del piano degli obiettivi la Giunta Comunale determina gli obiettivi di gestione del museo ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al responsabile del Settore Affari Generali, al quale affidata la Direzione. Il piano esecutivo di gestione o del piano degli obiettivi indirizza lattivit del museo, ne prevede le iniziative culturali, espositive e didattiche, ne fissa gli obiettivi annuali in ordine agli adempimenti di cui allart. 4 e contiene il piano di acquisizione dei beni per laccrescimento della dotazione mussale complessiva, nonch leventuale piano per il restauro dei beni posseduti .Per la gestione ed il funzionamento del museo il Comune si avvale, oltre che degli stanziamenti annualmente iscritti nel bilancio di previsione: dei contributi erogati dalla Regione per tale servizio; di eventuali sovvenzioni e contributi di altri Enti pubblici o privati o persone fisiche; di ogni altro provento finalizzato alla realizzazione di particolari attivit o iniziative che rientrano fra gli obiettivi di cui al precedente art. 2; Art. 6 - Finanziamenti Per il mantenimento della sede, per il funzionamento e lincremento delle raccolte, per lorganizzazione dei lavori di ricerca e di studio, per le mostre tematiche e manifestazioni varie di arte e cultura da tenersi presso il museo, il Comune provveder annualmente, con uno stanziamento nel bilancio ordinario un apposito fondo in relazione alle necessit e secondo i contri-buti finanziari che per gli stessi scopi possono essere concessi dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti. In particolare alle spese per lattivit e funzionamento del Museo si far fronte: a) con il contributo del fondo comunale che potr essere stabilito annualmente in relazione alle esigenze del servizio e alla disponibilit del bilancio; b) Con i contributi dello Stato, della Regione e della Provincia. c) Con le donazioni e con i contributi di altri Enti e di privati cittadini. d) Con gli introiti derivanti dal pagamento del prezzo del biglietto dingresso. Art .7 - Organismo consultivo Per la programmazione e gestione delle attivit del museo, fatte salve le competenze degli organi istituzionali del Comune nonch del responsabile del servizio Affari Generali, cui affidata la gestione, costituito un apposito comitato consultivo. Il comitato consultivo del museo composto da n. 3 membri eletti dal consiglio comunale, di cui uno designato dalla minoranza. Il Comitato Consultivo avr la funzione di affiancare la Direzione del Museo con compiti di consulenza tecnico-artistica. Art .8 - Funzionamento Il Direttore convoca le riunioni del Comitato Consultivo che debbono tenersi con cadenza almeno trimestrale. Le riunioni del comitato consultivo sono convocate dal Direttore mediante comunicazione scritta contenente lelenco degli argomenti da discutere, da consegnare ai membri del comitato presso il domicilio dei medesimi almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso durgenza, il termine di tre giorni di cui al precedente comma pu essere ridotto a uno. Il comitato rimane in carica per tre anni. La carica di membro del comitato gratuita ed i membri sono rieleggibili. I membri del comitato, dopo tre assenze consecutive non giustificate, decadono dalla carica e vengono sostituiti con le modalit di cui al precedente art. 7. Il comitato pu avvalersi della consulenza di esperti nel settore i quali, su invito del Direttore, partecipano alle riunioni. Art. 9 - Competenze Il Comitato consultivo, fatte salve le competenze degli organi istituzionali del comune nonch del Direttore provvede a: esprimere il proprio parere sulla proposta di programma annuale di attivit del museo e sul relativo piano tecnico e finanziario; proporre eventuali modifiche da apportare allo statuto ed al regolamento del museo; vigilare sullattuazione degli obiettivi stabiliti dal piano esecutivo di gestione relativamente al museo; vigilare sullattuazione degli obiettivi di cui al precedente art. 2; Art. 10 - Principi generali e modalit di erogazione dei servizi al pubblico Il museo assicura: - laccesso agli spazi espositivi; - la consultazione della documentazione esistente presso il museo; - la fruizione delle attivit scientifiche e culturali del museo; - linformazione per la miglior fruizione dei servizi stessi. Laccesso agli spazi espositivi (orari, prezzi dingresso, etc.) e la fruizione di determinate categorie di servizi sono disciplinati con appositi della Giunta Comunale. Laccesso agli spazi espositivi si informa comunque in via di principio ai seguenti criteri essenziali: apertura continuata tutto lanno, sette giorni su sette; ingresso di norma a pagamento, salvo determinazioni della Giunta Comunale per la gratuit dellingresso collegata a particolari manifestazioni, diversificato secondo tipologie di utenti e parametri di equit. Il museo persegue programmi adeguati a: - garantire laccesso a tutte le categorie di visitatori/utenti; - esporre le collezioni permanenti secondo un ordinamento scientificamente corretto; - realizzare un ordinamento, allestimenti e strumenti differenziati che offrano al visitatore gli elementi conoscitivi indispensabili, nonch informazioni e apparati di studio e ricerca rivolti a soddisfare differenti livelli di esigenze degli utenti; Art. 11 Funzioni e compiti in riferimento al contesto territoriale,nonch nellambito di una eventuale organizzazione in forma associata Il Museo coopera, anche attraverso appositi convenzioni o partecipazioni societarie, con altri musei o enti operanti nel territorio o con musei ed enti affini per interessi tematici, in Italia o allestero. Il Museo pu inoltre contrarre con altri musei ed enti accordi per la realizzazione di programmi a termine. Art. 12 - Depositi da parte delle istituzioni e da parte di privati I depositi possono essere temporanei e definitivi. Per quanto riguarda i depositi, il depositante conserva la propriet delle cose depositate , ma non potr ritirarle se non dopo il termine concordato . Il Comune ha verso i depositanti i suoi obblighi e diritti determinati dal Codice Civile sui depositi volontari. Latto di deposito sar regolato da una apposita convenzione sottoscritta e dal Responsabile del Servizio e dal depositante e verr quindi trascritto nel Registro generale dei depositi . Art. 13 - Inventari Ogni opera ed ogni oggetto che entrano definitivamente o per lacquisto o per dono o per qualsiasi altra causa nel Museo deve essere immediatamente registrata con i principali dati di riconoscimento (materia, dimensioni, tecnica, soggetto, et e se possibile, autore e/o proprietario e provenienza) nel Registro generale dellentrata , entro il pi breve tempo possibile, quindi trascritto con i suddetti dati e con il presunto valore di stima , nellinventario delle raccolte . Qui loggetto e/o lopera viene contrassegnata da un numero distintivo che non dovr pi essere cambiato. Gli inventari sono costituiti e tenuti aggiornati seguendo le norme delle Leggi Regionali e nazionali . Di ogni oggetto sar redatta inoltre una scheda scientifica di catalogazione. Le norme suindicate per gli inventari e per gli schedari delle raccolte valgono anche per gli oggetti, gli arredi ricevuti in deposito, che verranno registrati negli inventari dei depositi e contrassegnati con la numerazione propria. Art. 14 - Disciplina I visitatori debbono tenere nel Museo un contegno conforme alle regole della Civile educazione . E rigorosamente vietato al pubblico toccare le cose esposte, filmare o fotografare le esposizioni interne,compiere qualsiasi atto che possa portare danno e mettere in pericolo le cose esposte o recare disturbo agli altri visitatori. Art. 15 - Disposizioni finali e transitorie Per quanto necessario e non previsto dalle disposizioni del presente statuto si applicano le norme del decreto ministeriale 10 maggio 2001 (Atto di indirizzo sugli standard museali) e del D. Lgsl. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", nonch ogni altra disposizione pertinente della legislazione nazionale, regionale e comunitaria.  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