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Data: 17/10/2016 - Ora: 15:29
Categoria:
Economia
50 litri minimo al giorno. Le novità del decreto in Gazzetta Ufficiale
Acqua sempre garantita a chi è moroso ma si trova in una reale situazione di indigenza e agli enti pubblici. Per gli altri morosi, invece, la fornitura sarà staccata ma ci sarà la possibilità di pagare il debito a rate. Queste le principali novità del d.p.c.m. del 29 agosto 2016 pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale n. 241 che attua quanto previsto dal c.d. collegato ambientale (l. 221/2015), il quale all'art. 61, comma 1, imponeva l'individuazione dei criteri e dei principi per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, assicurando in ogni caso "il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosi".Con il provvedimento (qui sotto allegato) vengono, dunque, fissati i pilastri sui quali si fonderanno le direttive che dovranno essere emanate dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico per contenere il fenomeno della morosità, nonché per disciplinare le condizioni contrattuali per la regolazione del rapporto fra gestore e utente.
Il dpcm, tuttavia, non fa riferimento ai condomini, i quali spesso hanno un'utenza unica e per i quali non sarà facile definire la condizione di disagio.
Ecco le principali novità:
50 litri al giorno livello minimo garantito
Chi versa in documentato "stato di disagio economico-sociale", per come individuato dall'Aeegsi, dovrà veder garantito il quantitativo minimo di 50 litri di acqua al giorno.
In nessun caso, prevede infatti, l'art 3 del decreto, tali utenze anche se morose possono essere disalimentate. Analogamente, non potranno essere staccate le utenze relative ad attività di servizio pubblico.
Sospensione per gli altri morosi
Per le utenze domestiche residenti di chi è rimasto indietro nei pagamenti, ma non versa in condizioni di disagio, la sospensione della fornitura avverrà eccome.
In particolare, precisa il decreto che il servizio verrà sospeso a coloro che sono rimasti indietro nei pagamenti per un importo pari al mancato pagamento di fatture complessivamente superiori a un intero anno di fornitura (dovuto relativamente al volume della fascia agevolata, per come determinato dall'Aeegsi).
Per le altre utenze, invece, la fornitura sarà sospesa solo dopo la messa in mora da parte del gestore e "l'escussione del deposito cauzionale", ove versato, nel caso in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito.
Spetterà all'autorità stabilire quali utenze (sia domestico residenti che del servizio pubblico) sono disalimentabili e quali no, oltre agli obblighi di comunicazione da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio; alle forme di rateizzazione da adottare per la definizione dei piani di rientro in caso di morosità, alle modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione
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