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Data: 14/09/2015 - Ora: 12:24
Categoria:
AttualitÃ
Sentenza del Tar di Lecce
Il TAR di Lecce ha stabilito, mediante sentenza n.2684 pubblicata il 10 Settembre 2015, che l'ordinanza tramite la quale il Sindaco chiede al concittadino di spostare il cane di sua proprietà causa di disturbo della quiete e inquinamento acustico è da ritenersi nulla. Il ricorrente, proprietario del cane, censura la richiesta in quanto il potere di urgenza richiesto dal Sindaco non è idoneo al caso. Secondo i giudici amministrativi infatti "il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità . Tali presupposti non ricorrono". Inoltre il provvedimento è stato respinto perché l'inquinamento acustico lamentato era circostanziato solo a eventuali presenze di estranei(e non ad una condizione di fastidio costante). Coloro che scelgono di possedere un cane da guardia hanno libertà di farlo, tenendo presente che l'abbaiare del cane debba essere finalizzato solo in caso di "visite indesiderate".
Autore: Susanna Conte / Giovanni D'Agata
Data: 22/12/2022
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