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Data: 27/03/2017 - Ora: 16:44
Categoria:
Economia
Cosa resta dopo l'abolizione dei voucher
Nel catalogo dei contratti esistenti ci sono diverse alternative ai voucher. La prima è il contratto a chiamata o contratto intermittente. Destinato a giovani con età inferiore a 24 anni e a lavoratori con più di 55 anni, anche pensionati, ha un limite massimo di 400 giornate nell’arco di tre anni con lo stesso datore di lavoro. Molto usato per camerieri o in cucina, questo contratto ha due tipologie: con obbligo di risposta, e con un’indennità di disponibilità; senza obbligo di risposta ma senza indennità. Un altro è il contratto a tempo determinato o a termine, che è stato liberalizzato fortemente.
Prevede un limite complessivo di 36 mesi con un massimo di cinque tra proroghe e rinnovi. Questo contratto è a scadenza anche breve e ha un costo come quello di un contratto a tempo indeterminato, con tredicesima, ferie e Tfr. A questa famiglia appartengono i contratti stagionali, che possono non rispettare il limite dei 36 mesi e danno il diritto di precedenza per successive assunzioni. Sono i contratti usati in agricoltura, per la raccolta di frutta e verdure, vendemmia oppure per la produzione alimentare (panettoni, gelati). Un terzo tipo di contratto è quello in somministrazione, che può essere a tempo determinato o indeterminato.
L’ex contratto interinale ha una regolarità di stipendio e contribuzione, una flessibilità pressoché assoluta (contratti di pochi giorni) ma un costo servizio per l’agenzia. A questa famiglia appartiene anche il contratto di somministrazione con monte ore garantito (Mog), nato con l’obiettivo di riportare formule contrattuali flessibili, occasionali o accessorie a una copertura contrattuale più garantita in alcuni settori (turismo, Gdo, alimentare, servizi alla persona). Infine, al di là dei contratti dipendenti, si possono utilizzare formule del lavoro autonomo, come le collaborazioni occasionali, con o senza partita Iva. Abolite le collaborazioni a progetto, anch’esse soggette a notevoli abusi, le collaborazioni rimaste sono funzionali a rapporti con professionisti ma devono essere collaborazioni autonome genuine, pena la trasformazione in un contratto subordinato. In attesa di quello che deciderà il legislatore, che sembra orientato a introdurre nuovi voucher, questa volta divisi tra famiglie e imprese, restano formule che possono rispondere ai diversi bisogni. Alcune possono avere dei costi maggiori, altre essere soggette a trasformazioni se mal impostate. ?
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