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La Tari Sociale a Lecce. Il Comune spiega il meccanismo

Data: 03/04/2018 - Ora: 14:24
Categoria: Politica

lecce

debutta a Lecce la cosiddetta "Tari Sociale"

Quest'anno debutta a Lecce la cosiddetta "Tari Sociale" e ad altre perplessità sollevate dall'ex assessore Attilio Monosi, su aspetti relativi alla gestione dei tributi e della fiscalità locale, si invia di seguito nota del Settore Tributi del Comune di Lecce:

"La disciplina delle agevolazioni TARI relativa alle annualità 2016 e 2017 prevedeva il riconoscimento dell’esenzione della sola parte variabile della TARI per i nuclei familiari con un ISEE pari a zero, nonché una riduzione del 30% della parte variabile per i nuclei familiari con un ISEE pari a € 6.000.
Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione propedeutica al riconoscimento delle agevolazioni era fissato al 31 gennaio di ciascun anno. Il medesimo previgente regolamento, inoltre, non prevedeva la possibilità di presentare in ritardo la dichiarazione, tanto che, con deliberazione di G.C. n. 116 del 29.02.2016, la precedente amministrazione è stata irritualmente "costretta" a disporre la sanatoria delle dichiarazioni presentate oltre detto termine.


Con il nuovo regolamento, invece, per le medesime fattispecie (salvo prevedere l’esenzione totale del tributo fino a ISEE pari a € 6.000) il termine per la presentazione della dichiarazione è stato postergato al 31.03.2018, poiché si è tenuto conto dei tempi tecnici necessari all’acquisizione del modello ISEE da parte dei contribuenti (noti già nel 2016).
Inoltre, con il nuovo regolamento è prevista, per la prima volta, la possibilità di presentare la dichiarazione anche in ritardo (entro 90 giorni dalla scadenza del termine), attraverso il richiamo alla normativa nazionale che disciplina il c.d. ravvedimento della dichiarazione tributaria.
Quindi, i contribuenti potranno richiedere l’agevolazione entro il 29 giugno 2018 senza incorrere in alcuna sanzione, tenuto conto della nuova disciplina regolamentare e dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente.
Quanto alla copertura finanziaria delle agevolazioni, la stessa è stata determinata in ragione del numero dei contribuenti che già lo scorso anno hanno richiesto l’applicazione della medesima agevolazione, tenuto, altresì, conto della differenza dei contenuti della previsione (lo scorso anno riduzione nel 2018 esenzione). Infatti, il numero di coloro che alla data del 30 marzo 2018 hanno presentato la richiesta è di poco superiore a quello dello scorso anno (178 nel 2018 – 141 nel 2017) e si potrà determinare il loro "fabbisogno" all’esito dell’istruttoria dell’ufficio. Quindi, la quantificazione fabbricata dal Consigliere Monosi (1 milione di euro) sulla base di parametri non meglio precisati, non trova il minimo conforto nei dati reali.


Quanto agli ulteriori contenuti del nuovo regolamento IUC, meritano di essere segnalate le seguenti novità:


a) l’intera disciplina del tributo (IUC – che comprende la TARI) è a disposizione dei contribuenti in un unico testo arricchito da richiami giurisprudenziali (per la prima volta) e, quindi, non è più necessario individuare i propri diritti attraverso la ricerca e la lettura di plurimi regolamenti e atti deliberativi.
b) viene stimolata la riduzione della produzione dei rifiuti organici, attraverso la previsione di una riduzione per coloro (utenze domestiche) che utilizzeranno le compostiere;
c) è stata introdotta una disciplina specifica per i rifiuti speciali assimilati agli urbani per le utenze non domestiche;
d) è stata introdotta una disciplina specifica per le aree fabbricabili, anche in previsione dell’approvazione dei valori medi delle stesse che verrà effettuata dalla nuova amministrazione e che rappresenterà un valido aiuto per i contribuenti ai fini della quantificazione del dovuto IMU/TASI.


Infine, quanto agli aumenti tariffari TARI, si evidenzia che, a parte la previsione di una tariffa specifica per i B&B, sono stati confermati gli stessi parametri degli anni precedenti e la stessa distribuzione del carico tributario TARI tra utenze domestiche e utenze non domestiche, salvo giustificare le motivazioni alla base delle scelte con atti deliberativi arricchiti di ulteriori dettagli.
Per le utenze domestiche con annesse pertinenze l’aumento tariffario viene calmierato dall’eliminazione della quota variabile sulle pertinenze (errore tecnico noto a livello nazionale cui si è posto rimedio con il nuovo regolamento), mentre le associazioni di categoria richiamate nell’articolo, sono le stesse che hanno promosso dinanzi al TAR LECCE un giudizio per l’annullamento delle tariffe 2016 definito con sentenza n. 1275/2017 con esito favorevole per il Comune".

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