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Data: 12/11/2013 - Ora: 11:27
Categoria:
Attualità
A stabilirlo è il Comune di appartenenza con la maggiorazione allo Stato inclusa
La Tares, che sostituisce la Tarsu, è una tassa comunale sui rifiuti ma non solo. Da ques'anno ingloba anche altre voci come la manutenzione delle strade, verde pubblico etc. E' una tassa più cara della vecchia Tarsu, in ogni caso. In un primo momento la legge che l'ha determinata, DL 35/2013, prevedeva che la maggiorazione di 0,30 per metro quadrato, andava saldata assieme all'ultima rata improrogabimente entro il 16 dicembre 2013. Un'ulteriore interpretazione della legge ha fatto sì che si potesse pagare anche nel 2014 compresa la maggiorazione. I comuni possono, quindi, disporre il pagamento di una o più rate della Tares 2013 oltre la scadenza dell'anno solare. E possono rimandare al 2014 anche l'incasso della maggiorazione di 0,30 euro al metro quadro. Se infatti è «ragionevole e coerente con l'impianto generale delle norme sulla riscossione Tares che il pagamento della maggiorazione si applichi all'ultima rata in scadenza nel 2013», non può essere considerata illegittima la decisione del comune che opti per una scadenza temporale diversa. I municipi hanno inoltre pieni poteri sulla individuazione delle date di pagamento delle rate che possono essere fissate diversamente da quelle previste dalla legge.
Per i comuni, quindi, che hanno fatto recapitare solo le tre rate della Tares, di fatto, rimandano ai primi mesi dell'anno l'invio della quarta rata, maggiorata dello 0.30 o dello 0.40 (è il Comune stesso a stabilirlo). Quest'ultima dovrà pertanto calcolarsi applicando le tariffe della Tares, detraendo quanto già versato con le prime rate, e dovrà essere versata esclusivamente con le modalità ordinarie di pagamento previste dal comma 35 per il tributo, vale a dire il modello F24 o il bollettino postale "nazionale".
Data: 22/12/2022
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